La corte inglese applica le sentenze cinesi, confermando il doppio interesse di mora
La corte inglese applica le sentenze cinesi, confermando il doppio interesse di mora

La corte inglese applica le sentenze cinesi, confermando il doppio interesse di mora

La corte inglese applica le sentenze cinesi, confermando il doppio interesse di mora

Le prelibatezze chiave:

  • Nel dicembre 2022, la King's Bench Division (Tribunale commerciale) dell'Alta Corte di giustizia, Regno Unito, ha deciso di riconoscere ed eseguire due sentenze monetarie cinesi emesse dai tribunali locali di Hangzhou, nella provincia di Zhejiang (cfr. Hangzhou Jiudang Asset Management Co Ltd & Anor contro Kei [2022] EWHC 3265 (Comunicazione)).
  • Ai sensi del diritto di procedura civile cinese, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, gli interessi sul debito durante il periodo ritardato saranno raddoppiati. La pretesa di far valere tali 'doppio interesse di mora' sancito dalla sentenza cinese può essere sostenuta dai tribunali inglesi.

Il 19 dicembre 2022, la King's Bench Division (Corte commerciale) dell'Alta Corte di giustizia del Regno Unito, di seguito "la corte inglese", ha deciso di riconoscere ed eseguire due sentenze monetarie cinesi nel caso di Hangzhou Jiudang Asset Management Co Ltd & Anor contro Kei [2022] EWHC 3265 (Comm), accogliendo la pretesa delle parti attrici che il convenuto paghi la quota capitale dei debiti e gli interessi sui medesimi, oltre al doppio degli interessi moratori per l'omessa esecuzione delle sentenze.

In questo caso, i ricorrenti sono Hangzhou Jiudang Asset Management Co Ltd (HJAM) e Hangzhou Biaoba Trading Co Limited (HBT), e l'imputato è KEI KIN HUNG (Sig. Kei). Il contenzioso nasceva da tre contratti di mutuo.

I. Panoramica del caso

Il ricorrente, HJAM, era il creditore del contratto di prestito, che ha prestato fondi a Yaolai Culture Industry Co. Ltd (Yaolai). Il signor Kei, il beneficiario effettivo di Yaolai, ha garantito gli obblighi di Yaolai nei confronti di HJAM. Successivamente, le parti hanno avuto una controversia sul contratto di prestito. Il tribunale popolare primario di Gongshu di Hangzhou ha emesso una sentenza, ordinando al debitore di rimborsare il prestito con il signor Kei e altri garanti per assumersi la responsabilità della garanzia.

Un finanziatore, che prestava fondi al signor Kei, è stato coinvolto in una disputa sul contratto di prestito tra le parti. Successivamente, al ricorrente, HBT, sono stati assegnati i diritti del creditore dal prestatore. Il tribunale popolare primario di Jianggan di Hangzhou ha emesso una sentenza, ordinando al signor Kei di rimborsare il prestito.

Le sentenze della Corte in entrambi i casi sono state successivamente appellate alla Corte Intermedia del Popolo di Hangzhou. Nel caso HJAM, il 6 marzo 2020 il tribunale intermedio del popolo di Hangzhou ha deciso di respingere l'appello e di confermare la sentenza di primo grado. Nel caso HBT, l'appello è stato considerato ritirato dopo che il ricorrente non si è presentato in tribunale e la sentenza di primo grado è stata dichiarata giuridicamente efficace dalla notifica della sentenza della Corte intermedia del popolo di Hangzhou il 20 ottobre 2020.

I ricorrenti HJAM e HBT chiedono congiuntamente al giudice inglese il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze delle due cause per importi di:

  • Caso HJAM: la somma di RMB 21,412,450 più interessi al 24% annuo di RMB 17,889,743.81, una commissione per il servizio di garanzia di RMB 24,150 e ulteriori interessi di mora di RMB 2,705,463.06.
  • Causa HBT: la somma di 39,000,000 RMB insieme a interessi al 24% annuo di 35,574,301.37 RMB, spese legali di 200,000 RMB e ulteriori interessi di mora a 3,344,250 RMB.

L'importo totale richiesto per l'esecuzione nei due casi è di 120,150,358.24 RMB.

Poiché le sentenze cinesi rimangono in sospeso, i due ricorrenti hanno chiesto al tribunale inglese di riconoscere ed eseguire le due sentenze cinesi.

II. Viste di corte

1. Sul carattere definitivo delle sentenze cinesi

La corte inglese ha ritenuto che ciascuna delle sentenze cinesi sia definitiva e conclusiva.

In entrambi i casi cinesi, uno o più dei convenuti nei procedimenti della RPC hanno cercato di impugnare la sentenza di primo grado o parte di essa. Tuttavia, entrambi i ricorsi sono stati respinti o trattati come ritirati, con l'effetto che le decisioni di primo grado erano definitive ed efficaci. Nessuna delle parti ha chiesto un nuovo processo (nella misura diversa) in nessuno dei due procedimenti.

2. Sulla giurisdizione dei tribunali cinesi

Il sig. Kei si è presentato ai tribunali della RPC in almeno due di questi modi:

i) Il sig. Kei è comparso alle udienze di ciascuna delle rivendicazioni dinanzi ai tribunali della RPC, tramite un avvocato, e ha partecipato a tali procedimenti, anche discutendo nel merito delle rivendicazioni sostanziali. Di conseguenza, il sig. Kei si è sottoposto alla giurisdizione dei tribunali cinesi competenti.
ii) In base alle clausole di giurisdizione degli accordi di prestito delle parti, i tribunali della Repubblica popolare cinese (del distretto pertinente in cui tali accordi sono stati firmati) avevano giurisdizione non esclusiva a conoscere delle controversie da essi derivanti.

Di conseguenza, si può ritenere che il sig. Kei abbia espressamente o implicitamente accettato o riconosciuto la giurisdizione dei tribunali cinesi.

3. Le sentenze cinesi riguardano determinati debiti

Tali debiti sono o definiti ed effettivamente accertati (in quanto gli interessi dovuti su di essi sono già stati espressi) oppure sono accertabili mediante un mero calcolo aritmetico (che è sufficiente a tali fini). All'atto della sentenza sulle pretese degli Attori, l'oggetto del giudizio sarà un debito in misura certa e accertata.

4. Sull'esecutività del double default

Il tribunale inglese può mantenere il doppio interesse durante il periodo di esecuzione ritardata ai sensi del codice di procedura civile cinese.

L'imputato ha sostenuto che le porzioni di interessi di mora delle sentenze sono state rese inapplicabili in virtù dell'applicazione della sezione 5 del Protection of Trading Interests Act 1980 (il "PTIA").

La Sezione 5 (1) – (3) del PTIA prevede quanto segue:

“5. Limitazione dell'esecuzione di talune sentenze estere.
(1) Una sentenza a cui si applica questa sezione non deve essere registrata ai sensi della Parte II dell'Amministrazione della giustizia del 1920 o della Parte I del Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act del 1933 e nessun tribunale del Regno Unito intraprende procedimenti di diritto comune per il recupero di qualsiasi somma dovuta in base a tale sentenza.

(2) Questa sezione si applica a qualsiasi sentenza emessa da un tribunale di un paese d'oltremare, essendo:

(a) una sentenza per danni multipli ai sensi della sottosezione (3) di seguito;

(b) una sentenza basata su una disposizione o norma di legge specificata o descritta in un'ordinanza ai sensi della sottosezione (4) e pronunciata dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza; O

(c) una sentenza su una richiesta di contributo per danni concessi con una sentenza di cui al paragrafo (a) o (b) di cui sopra.

(3) Nella precedente sottosezione (2) (a) per giudizio per danni multipli si intende un giudizio per un importo ottenuto raddoppiando, triplicando o altrimenti moltiplicando una somma valutata come risarcimento per la perdita o il danno subito dalla persona a favore della quale il il giudizio è dato”.

Le sentenze cinesi hanno stabilito che se i Convenuti non adempiono all'obbligo di pagamento entro il periodo specificato in questa sentenza, dovranno pagare il doppio degli interessi del debito durante il periodo di ritardata esecuzione come previsto dall'articolo 253 della legge di procedura civile della Repubblica popolare della Cina.

Il 7 luglio 2014 il Comitato Giudiziario della Corte Suprema del Popolo Cinese ha promulgato una “Interpretazione” di doppio interesse ai sensi dell'Articolo 253 (“l'Interpretazione del 2014”). Dichiarava che “la formula per il calcolo dell'interesse raddoppiato sui debiti sarà la seguente: l'interesse raddoppiato sui debiti = i debiti pecuniari insoluti determinati dagli strumenti giuridici effettivi diversi dall'interesse generale sui debiti x 0.175‰/giorno x il periodo di ritardo nell'esecuzione” – corsivo aggiunto.

L'imputato ha sostenuto che il debitore del giudizio è penalizzato in ragione del moltiplicatore del tasso fisso dello 0.0175% al ​​giorno in aggiunta agli interessi contrattuali passivi, e tale doppio interesse di mora è inapplicabile secondo il PTIA.

Il giudice inglese, tuttavia, ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistano, in effetti, due distinti motivi di azione. Il primo è per il recupero del debito giudiziale e degli interessi, accertati alla data delle Sentenze. Il secondo è per il recupero di un importo del tutto separato, pagabile in caso di contingenza (cioè mancato pagamento entro i 10 giorni), la quale contingenza è interamente sotto il controllo del debitore del giudizio.

Secondo il giudice inglese, al PTIA non si applicava il doppio interesse di mora previsto da quest'ultimo. Secondo la legge cinese, gli interessi di mora non vengono pagati allo Stato ma ai creditori, disposizione che persegue obiettivi legittimi e quindi non contraria alla legge inglese.

III. I nostri commenti

1. Possono essere supportati interessi di mora doppi

È comune nelle sentenze civili cinesi vedere "Se i Convenuti non adempiono all'obbligo di pagamento entro il periodo specificato in questa sentenza, dovranno pagare il doppio degli interessi del debito durante il periodo di esecuzione ritardata come previsto dall'Articolo 253 della Procedura Civile Legge della Repubblica popolare cinese”.

In questo caso, il tribunale inglese ha accettato questo doppio interesse di mora.

2. Periodo di prova accettabile nei tribunali inglesi

Molti creditori cinesi sono sempre preoccupati per il lungo periodo di prova nei tribunali stranieri. Ma in questo caso, il ricorrente ha depositato la domanda intorno al 22 marzo 2022 e il tribunale inglese ha emesso la sentenza il 19 dicembre 2022. Il caso si è concluso in nove mesi, che riteniamo sufficienti per superare i dubbi di alcuni creditori di giudizio cinesi.


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